Consulenze non retribuite e Incarichi professionali
In base all'art. 34 D.L. 223/2006 c.d. Bersani convertito in Legge 248/2006 Le Amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.
In questa pagina è possibile scaricare l'elenco dei consulenti a titolo gratuito e degli incarichi professionali
Le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, possono conferire, ai sensi dell'articolo 7, co. 6, del Dlgs 165/2001, corrispondente all'art. 7 del Dlgs. n. 29/1993, incarichi individuali ad esperti di "provata competenza" per "esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio".
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)
Comma 14
Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico (1).
________________________________________
(1) Periodo aggiunto dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223